Bozza rivista del regolamento d’uso degli impianti sportivi

14 settembre 2012. Nuova bozza sul blog:

http://gennaroespositoblog.com/2012/06/03/bozza-regolamento-uso-degli-impianti-sportivi-comunali/

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9 luglio 2012. Ecco la bozza rivista del regolamento d’uso degli impianti sportivi che ho redatto in seguito a numerosi incontri avvenuti in commissione con operatori del settore. Attendo suggerimenti per poi depositarlo come proposta di delibera al Consiglio. Questi grosso modo i criteri che ho seguito:

1) agevolare l’assegnazione d’uso e gestione degli impianti privilegiando ai sensi della legge 289 del 2002 l’assegnazione ad associazioni sportive e federazioni sportive. Il grosso problema delle concessioni di uso cd. individuale è la commistione tra l’uso delle associazioni e la gestione del comune che spesso intralcia il regolare svolgimento delle attività e la loro programmazione;

 

2) prevedere un criterio di preferenza per le associazioni o gli enti che hanno nella loro compagine personale qualificato con titoli acquisiti presso la facoltà di scienze motoria o equipollenti;

3) cercare di conservare l’esperienza sportiva maturata sul territorio attribuendo una maggior punteggio ai candidati che propongono di mantenere le attività preesistenti;

4) prevedere un premio con sconto di canoni per le associazioni che raggiungono risultati sportivi in campo nazionale ed internazionale;

5) allungare la durata delle convenzioni consentendo quindi alle associazioni ed agli enti di eseguire una migliore programmazione sia degli investimenti che sportiva;

6) agevolare la concessione delle palestre e strutture scolastiche come previsto dalla legge 289 del 2002;

7) prevedere clausole sociali per le categoria svantaggiate e, cogliendo il suggerimento di una associazione, prevedere lo sport gratuito per i bambini fino a 10 anni;

8) prevedere normalmente la gratuità dell’uso degli impianti per campionati sportivi dilettantistici;

9) prevedere la disponibilità degli impianti anche se affidati a terzi per le scuole gratuitamente ed in orario curriculare antimeridiano;

10) prevedere convenzioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie

COMUNE DI NAPOLI


Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E SCOPO

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.


3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.


5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.


7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s’intende:

a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per centro sportivo: più impianti sportivi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di più attività sportive;

c) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di un’ attività ludico-sportiva che, sebbene di proprietà privata, è di uso pubblico perpetuo ovvero temporaneo, in virtù delle vigenti Leggi e convenzioni;

d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;

e) per grandi impianti, gli impianti scoperti aventi capacità superiore ai 3.000 spettatori, impianti al coperto aventi capacità superiore agli 800 spettatori;

f) per altri impianti: gli impianti scoperti aventi capacità inferiore ai 3.000 spettatori. Palazzetti, palestre ed altre strutture con capacità inferiore a 800 spettatori;

g) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport ovvero per una tipologia di sport predominante rispetto agli altri praticati nello stesso impianto. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività acquee (piscine, canottaggio, vela ecc), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica ecc.

h) per impianti a rilevanza economica: si intendono gli impianti il cui sfruttamento è in grado di produrre utili superiori ai costi di uso e gestione;

i) per impianti privi di rilevanza economica: si intendono gli impianti per i quali i costi di uso e gestione sono pari o superiori agli utili;

j)  per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo;

k)  per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l’Amministrazione consente 
l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

l)  per concessione: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza il mero utilizzo o 
la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso 
previste;

m)  per concedente: l’Amministrazione Comunale che consente l’utilizzo di un impianto sportivo 
o ne affida la gestione a terzi;

n)  per concessionario d’uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o 
continuativa, di utilizzo dell’impianto;

o)  per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica: il 
soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, 
di un impianto non a rilevanza economica;

p)  per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza economica: il soggetto 
giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, di un 
impianto a rilevanza economica;

q)  per concessionario della costruzione e gestione: il soggetto giuridico titolare del diritto di 
gestione dell’impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo 
stesso;

r)  per tariffe: le somme che l’utilizzatore dell’impianto, deve versare all’Amministrazione che gestisce in proprio la struttura sportiva, ovvero, quelle che deve versare al gestore d’uso o d’uso e gestione, queste ultime determinate, eventualmente, in sede di convenzione;

s) per canone, la somma dovuta dal 
concessionario d’uso o d’uso e gestione all’Amministrazione determinate in sede di aggiudicazione del bando.

Art. 3 ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.


2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:


a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;


b) le attività sportive di interesse pubblico: l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero dal C.O.N.I. stesso.

 

Art. 4 COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi:


a) la Giunta Comunale:


formula le proposte per l’utilizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al Consiglio Comunale;


b) il Consiglio Comunale:

– approva le tariffe ed i canoni di concessione ed i loro aggiornamenti per l’utilizzo degli impianti;


– delibera circa la rilevanza economica degli impianti individuando gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando, eventualmente, i relativi schemi di convenzioni-tipo;


– ha competenza circa i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa nonché in ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;


i)  c) le Municipalità: nell’ambito delle competenze ad esse assegnate dalla legge o delegate e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 17 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, provvedono a tutti gli adempimenti di cui all’articolo 22 del medesimo atto regolamentare, ed in particolare: alla programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport; alla gestione e concessione degli impianti sportivi comunali di loro pertinenza; alla predisposizione di offerte  alla cittadinanza di forme agevolate di partecipazione allo sport ed alle attività ricreative; al rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l’esercizio dello sport di loro competenza.

A tali fini, le Municipalità stipulano Convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti di comprovata esperienza nei settori dello sport e del tempo libero. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio municipale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il presente regolamento si applica anche agli impianti di competenza delle Municipalità qualora non ne abbiano adottato uno diverso.

d) Il Settore competente del Comune, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo della Giunta Comunale:


- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in relazione all’attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;


– provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;


– esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

TITOLO II


MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.


2. L’affidamento in concessione sia di uso sia di uso e gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi avviene mediante pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

Art. 6 VIGILANZA

1. Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità.

2. Il concessionario della gestione ed uso dell’impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto od all’attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze.


4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Art. 7
 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune autorizza l’uso e la gestione degli impianti sportivi con l’adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell’impianto oppure il diritto di gestione dell’impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva.

2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

 

  1. .    a)  concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;
  2. .    b)  concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza 
economica;
  3. .    c)  concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza 
economica;
  4. .    d)  concessione per la costruzione e per la gestione.
  5. .    3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei casi in cui il Comune di Napoli non intenda gestire direttamente gli impianti
  6. .     sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive
  7. .     dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Federazioni
  8. .     sportive nazionali, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.
  9. .    4. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

Capo I

CONCESSIONE IN USO

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.


2. L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell’impianto avviene tramite l’adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

Art. 9 
MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE

1. Il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d’uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:


a. Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive e riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi;

           b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;

           c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

           d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

2. Il Comune, nel rilascio della concessione d’uso di cui al comma precedente, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.

3. L’uso degli impianti può essere, altresì, concesso alle scuole elementari, medie e superiori che ne facciano richiesta. In tal caso l’uso è gratuito, salvo diversa determinazione.


4. La durata della concessione d’uso può essere:

– continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno;

– temporanea negli altri casi.

Art. 10
 PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all’art. 9, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l’uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell’impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature.


3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diversa determinazione.

4. La domanda per l’uso temporaneo dovrà essere presentata:


– almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell’impianto per altri spazi sportivi), per l’utilizzo di impianti minori;


– almeno 60 gg. prima per l’uso di grandi impianti interessati da campionati nazionali.

5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.


6. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che ne curerà anche l’iter amministrativo e il relativo atto scritto di concessione. In tal caso, sia la domanda che la concessione dovranno pervenire, per conoscenza, al Settore competente del Comune.

7. Il Comune provvede periodicamente, anche con l’ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari, relazionando annualmente alla Commissione Consiliare.


8. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.


9. Il concessionario d’uso non può subconcedere l’uso dell’impianto assegnatogli.

Art. 11 CONCESSINE D’USO PER CAMPIONATII

1. Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati sportivi organizzati dalle federazioni affiliate al CONI, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..

2. Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell’alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

3. Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla P.A. l’alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto.

4. Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate della P.A., il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell’impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate.

5. L’uso per le attività di campionati agonistici delle federazioni sportive affiliate al CONI di sport dilettantistico, per le quali non è previsto il pagamento di biglietto di ingresso, è normalmente gratuito salva diversa determinazione dell’amministrazione.

6. Al fine di meglio organizzare e programmare le manifestazioni sportive sia che richiedano l’uso di impianti sportivi, sia che non richiedano tale uso (es. maratone cittadine) presso l’assessorato con delega allo sport è istituita una Commissione organizzativa composta da due componenti dell’assessorato un componente della Federazione sportiva interessata, un rappresentante del COONI, un rappresentante indicato dalla associazione o ente organizzatore ed il presidente della Commissione consiliare permanente con delega allo sport.  

ART. 12 CONCESSIONE D’USO PER ALLENAMENTI

1- Ha titolo preferenziale quella Società che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l’utilizzo dell’impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva.

2- Sarà considerato motivo preferenziale nell’assegnazione degli spazi orari, l’anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli II.SS. comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi.

3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento esemplare, sia nell’espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti – attrezzature sportive – per gli arredi – ecc. ) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Art. 13
 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d’uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore e/o ordine e sicurezza pubblica, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d’uso e all’eventuale gestore.

Art. 14
 REVOCA DELLE CONCESSIONI D’USO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o danno.


2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospendere in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare, sospendere o non rinnovare le concessioni d’uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d’uso risultino essere:


a) morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;


b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori della convenzione e delle ulteriori disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;


d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

 

Capo II


CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO IMPIANTI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 15
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. L’affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo  pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Napoli, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione e’ affidata in via preferenziale a societa’ e associazioni sportive

 dilettantistiche, enti di promozione sportiva e Federazioni

 sportive nazionali, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio. 

3. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

4. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Napoli attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei seguenti ulteriori criteri ispirati:

a) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva:

b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l’impianto;

c) all’incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.

5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l’indicazione dei reciproci impegni con durata  non superiore a 10 anni, slavo diversa determinazione, non rinnovabile tacitamente. Pertanto, alla scadenza della convenzione l’impianto dovrà essere rimesso in assegnazione secondo i principi sopra enunciati ed alla bando potrà partecipare anche lo stesso concessionario a cui potrà essere assegnato un punteggio specifico fondato sulla precedente gestione.

6. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;


b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;


c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione che di preferenza dovranno essere a carico del concessionario;


d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

7. Il concessionario è tenuto all’organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere esposto e ben visibile al pubblico lo schema riassuntivo delle tariffe. 


8. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio, relativo all’affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;


b) gli indicatori di efficienza gestionale;


c) la durata della concessione;


d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

e) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolata o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare antimeridiano, con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici stessi nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a dieci anni.

Capo III


CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 16 
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in attuazione della normativa sui bandi pubblici europei.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:


a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;

b) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;


c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione;

d) La riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all’impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse a progetti sportivi propri del Comune ovvero a rilevanza nazionale o internazionale patrocinate dal Comune stesso;


e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

f) la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del concessionario;


g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni sui cui proventi è prevista una percentuale  da corrispondere all’amministrazione, in tal caso senza indugio il concessionario dovrà consegnare una copia del contratto di sponsorizzazione e/o pubblicitario al Comune.


3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sotoporre al Consiglio Comunale, relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:


a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;


b) gli indicatori di efficienza gestionale;


c) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di cui al 1 comma;


d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare antimeridiano, con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici stessi nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a dieci anni.

Capo IV

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 16
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti. 


Capo V


           Art. 17 
REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.


2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;

b)  i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c)  le spese e le relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.


3. Il Comune, fatta salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospenderne l’efficacia, in tutto o in parte, della concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.

TITOLO III
 DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 18
 TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento.

2. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 19 
CANONE


1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto del Consiglio Comunale in base alla tipologia ed all’importanza dell’impianto da affidarsi.

2. Al fine di promuovere la pratica dello sport agonistico dilettantistico, ed al fine di premiare le associazioni sportive che svolgono tale attività, il canone determinato dall’amministrazione sarà decurtato del 5% nel caso di vittoria di un titolo di Campione d’Italia da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 10 %  nel caso di vittoria di un titolo europeo, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 20%  nel caso di vittoria di un titolo mondiale da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione e con l’ esonero totale dal pagamento del canone per un solo anno nel caso di vittoria di un oro olimpico da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione concessionaria. Godrà, altresì, di una riduzione del 10% del canone annuo anche l’associazione concessionaria che si dovesse classificare al primo posto in un campionato nazionale. Ai fini del presente comma si considerano titoli validi quelli conquistati in manifestazioni sportive facenti organizzate dal C.O.N.I. ed in campo internazionale dal C.I.O. Le riduzioni nell’anno non sono cumulabili e l’associazione sportiva concessionaria, nell’anno, potrà godere della riduzione più vantaggiosa in caso di contemporanea presenza di titoli idonei.

Art. 20
 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d’uso temporaneo per singole manifestazioni, è di norma pari ad anni 10 (dieci), fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 21 Divieto di introduzione di animali

1. Negli impianti sportivi di regola non possono essere introdotti animali, salvo autorizzazione del dirigente o funzionario competente addetto alla gestione che ne assume la responsabilità insieme al proprietario dell’animale. Tale autorizzazione non è richiesta per i cani guida e per quelli usati per pubblica sicurezza.

Titolo IV Palestre Scolastiche

ART. 22 Uso delle palestre, aree di gioco e degli impianti scolastici comunali.

1. In applicazione dell’art. 90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le

 esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari organizzate dalla scuola stessa, devono essere posti a disposizione di societa’ e

 associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede

 l’istituto scolastico o in comuni confinanti.

2. Per quanto non espressamente derogato, per la assegnazione, l’uso e la gestione dei detti impianti si applicano le norme del presente regolamento garantendo la imparzialità nell’assegnazione ed il buon andamento della gestione degli impianti delle aree di gioco e delle palestre scolastiche.

3. La durata delle convenzioni relative agli impianti di cui al presente articolo è di cinque anni senza possibilità di proroga tacita, salva diversa determinazione del Comune o della Municipalità competente.

4.- Ai fini dell’affidamento degli impianti di cui al presente articolo al consiglio di istituto o all’organo competente della scuola è richiesto parere non vincolante, attesa la necessità di consentire, per quanto possibile, il funzionamento delle strutture scolastiche a beneficio dei cittadini ed utenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.


2. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il regolamento d’uso del Servizio Sport approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997.

Art. 24 NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.


2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l’uso degli impianti sportivi comunali deliberato dal Consiglio Comunale sino a quando non si provveda a modificarlo.

 

 

 


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