Regolamento Comunale per i Testamenti Biologici

Questa è la bozza di regolamento del registro dei testamenti biologici che ho redatto con Carlo Iannello e che oggi è stata discussa nella Commissione del Consiglio Comunale insieme alla proposta a suo tempo formulata dai Consiglieri Iannello, Vasquez ed Esposito ed alla proposta di giunta. Il regolamento integrerà l’atto amministrativo che pertanto è stato rinviato per ulteriori approfondimenti. Di seguito la Bozza per eventuali osservazioni:

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

 ART. 1 Finalità

 

1. Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché quelli espressi nella Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita, garantisce l’attuazione del principio della libertà della persona e della sua autodeterminazione rispetto al diritto personalissimo della vita, così come affermati dagli artt. 13 e 32 della Costituzione, in virtù dei quali la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso. A tal fine il Comune di Napoli, nell’ambito della sua potestà amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.

 

ART. 2 Testamento Biologico

1. Il “testamento biologico” (detto anche testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento) è la dichiarazione resa dalla persona maggiorenne con la quale si indicano in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di  malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile che può contenere anche il consenso all’espianto degli organi. Essa è un atto personalissimo, facoltativo, volontario e rinnovabile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volonta’ manifestata per cio’ che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

 

ART. 3 Registro dei Testamenti Biologici

 

  1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Napoli ed è tenuto dall’ufficio comunale competente ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione.
  2. L’iscrizione avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all’ufficio comunale competente di una dichiarazione con i contenuti di cui agli artt. 1) e 2) che precedono, sottoscritta dall’interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell’interessato, autenticata da soggetto abilitato.
  3. Il cittadino interessato, ai fini dell’iscrizione nel registro, potrà consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio di fiducia identificato nella dichiarazione di trattamento anticipato.
  4. Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione di trattamento anticipato, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all’autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
  5. Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell’incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici  da eseguire.
  6. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell’impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

7.    Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell’ultima dichiarazione o nel testo di quest’ultima. In caso di contrasto tra due o più dichiarazioni avrà valore ed efficacia  l’ultima resa.

Il venir meno della residenza nel Comune di Napoli non comporta la cancellazione dal registro.

 

ART. 4 Modalità di tenuta del Registro

 

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisiste agli atti dell’ufficio, è strutturato in modo da garantire l’esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l’integrità del  plico contenete la dichiarazione stessa. In caso di deposito presso soggetto abilitato, i dati identificativi del depositario.

2. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

3. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

5. Il Comune assume l’obbligo di conservare con cura il testamento biologico depositato che dovrà essere facilmente accessibile al personale dell’ufficio competente. Nessuna comunicazione della registrazione e dell’avvenuto deposito sarà effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti pubblici e/o privati se non in forma anonima ed a semplice rilievo statistico.

Il Comune di Napoli potrà adottare per la tenuta del Registro anche sistemi digitali di acquisizione e di conservazione dei dati.

 

Art. 5 Fiduciari

Il fiduciario non ha l’obbligo della residenza nel Comune di Napoli e può chiedere in ogni momento la revoca della propria designazione che dovrà essere comunicata al Dichiarante. Quest’ultimo può scegliere come Fiduciario anche alcune categorie di soggetti tra cui il coniuge, i parenti fino al secondo grado il medico di famiglia, il Direttore Sanitario, il legale rappresentante della Casa di cura presso cui dovesse essere ricoverato. I fiduciari sono gli unici soggetti ai quali l’Ufficio Comunale competente, che detiene il Registro, è autorizzato a consegnare la busta contenete la dichiarazione anticipata di trattamento, previa esibizione di certificato medico attestante che il Dichiarante è affetto da una malattia ovvero ha subito un trauma cerebrale che ha determinato una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

 

Art. 6 Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro dei Testamenti Biologici avviene per volontà del Dichiarante ovvero per morte di quest’ultimo comunicata o accertata dal medesimo ufficio.


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